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Contribuzione volontaria

L'agente che interrompa, temporaneamente o definitivamente, la propria attività di agenzia commerciale può essere ammesso alla prosecuzione volontaria dei versamenti al solo fondo previdenza. 

Per essere ammessi alla prosecuzione volontaria è necessario che siano già stati coperti almeno 7 anni, anche non consecutivi, di anzianità contributiva, di cui almeno tre anni nel quinquennio precedente la sospensione o la cessazione dell'attività. 

Per la determinazione dell'anzianità contributiva, valida ai fini pensionistici,qualora il mandato abbia inizio o termine in corso d'anno, si considerano coperti solo i trimestri di effettiva durata del rapporto. I versamenti volontari possono, pertanto, essere effettuati anche per i trimestri privi di contribuzione obbligatoria purché successivi alla cessazione di tutti i mandati di agenzia. 

La relativa domanda (corredata dalla dichiarazione di cessazione rapporto rilasciata dalla ditta ultima rappresentata e da autocertificazione attestante i periodi di attività, le ditte rappresentate, il tipo e modalità di svolgimento del mandato ecc.) deve essere inoltrata, a mezzo raccomandata AR, alla Fondazione Enasarco – Servizio Contribuzioni CON/REV improrogabilmente entro due anni, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto. 

Alla prosecuzione volontaria non sono ammessi gli iscritti già pensionati della Fondazione o che, comunque, alla data di richiesta siano in possesso dei requisiti contributivi necessari per ottenere il pensionamento. 

L'importo da versare annualmente è determinato dalla media dei versamenti affluiti sul conto previdenziale del richiedente negli ultimi 3 anni anche non consecutivi di attività e non può comunque essere inferiore all’ammontare minimo del contributo previsto per il monomandatario, in atto alla data del versamento. 

L’accoglimento o la reiezione dell’istanza viene comunicata dalla Fondazione a mezzo raccomandata AR. 

In caso di accoglimento, pena la decadenza dal diritto, entro il termine tassativo di 90 giorni dalla data di ricezione del provvedimento, l’agente deve sottoscrivere e inviare apposito modulo di impegno e versare i contributi relativi all'anno in cui viene rilasciata l'autorizzazione. 

Entro i successivi 90 giorni dall’invio di tale modulo devono essere eseguiti i pagamenti utili per la copertura dei periodi pregressi autorizzati e per i quali si intende contribuire. 

I pagamenti delle annualità future, sia in forma rateale che in un’unica soluzione, devono essere improrogabilmente effettuati entro il 30 novembre dell'anno a cui si riferisce il versamento. 

Il versamento dei contributi volontari deve essere effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 771014 intestato a Fondazione Enasarco - Versamenti Volontari - Via A. Usodimare, 31 - 00154 ROMA. La causale del versamento deve riportare i seguenti dati identificativi: n. matricola - n. di autorizzazione - anno/trimestre a cui si riferisce il versamento. 

Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa in ogni caso con la ripresa dell'attività di agenzia commerciale o con il conseguimento del requisito contributivo minimo previsto per ottenere le prestazioni previdenziali erogate dalla Fondazione. 

Fino al 31/12/2005 (con decorrenza dall’anno in corso alla data della richiesta) l’ ammissione alla contribuzione volontaria, fino al conseguimento dei requisiti contributivi minimi per accedere alla pensione di vecchiaia, è estesa anche gli agenti che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 15 anni all’ 01.10.1998 e di almeno 18 anni al 31/12/2003 e che, a tali date, abbiano cessata l’attività di agenzia senza esercitare il diritto alla prosecuzione volontaria.   

 

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fonte quivenditori



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